Economia

Pensioni, illegittima la norma «anti badante»

La Corte costituzionale, con sentenza numero 174 del giugno 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 5, la cosiddetta norma «anti-badante». Tale norma limitava l'ammontare della pensione di reversibilità quando il coniuge scomparso aveva contratto matrimonio a un'età superiore ai settant'anni e il coniuge superstite era più giovane di almeno vent'anni.

La Corte, richiamandosi alla propria costante giurisprudenza in tema di analoghe norme restrittive, ha evidenziato di aver ritenuto irragionevole una limitazione del trattamento previdenziale, connessa al mero dato dell'età avanzata del coniuge e della differenza di età tra i coniugi. In particolare, la Consulta ha ritenuto inaccettabili le limitazioni basate su un dato meramente naturalistico quale l'età, per incidere su un istituto la pensione di reversibilità fondato sul vincolo di solidarietà che si stabilisce nella famiglia. Le limitazioni introdotte dalla norma ora dichiarata incostituzionale si collegava alla presunzione che i matrimoni contratti da chi abbia più di settant'anni con una persona di vent'anni più giovane traggano origine dall'intento di frodare le ragioni dell'erario, in assenza di figli minori, studenti o inabili. Si tratta ha ritenuto la Corte di un presupposto di valore, sotteso anche a precedenti discipline restrittive, fortemente dissonante rispetto all'evoluzione del costume sociale. Il non trascurabile cambiamento di abitudini e propensioni collegate a scelte personali, indipendenti dall'età, emerge anche dalla precedente giurisprudenza della Corte costituzionale.

*presidente Centro

studi Confedilizia

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