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Ha 45 dosi di marijuana, ma viene assolto: l'ultimo "capolavoro" della Cassazione

Un giovane, condannato in Appello un anno di reclusione e 2.500 euro di multa, è stato definitamente scagionato nonostante possedesse in frigo 45 scorte di marijuana

Ha 45 dosi di marijuana, ma viene assolto: l'ultimo capolavoro della Cassazione

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Ha 45 dosi di marijuana, ma viene assolto: l'ultimo capolavoro della Cassazione

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Possiedi 45 scorte in marijuana in casa? Nessun problema. Con la sentenza di ieri, la Corte di Cassazione ha sostanzialmente sdoganato la droga più usata nel mondo con delle motivazioni che, in certi passaggi, sfiorano il senso dell'assurdo e che non possono non rendere entusiasti tutti gli ultrà della legalizzazione delle droghe leggere. Tutto è partito da un processo ai danni di un ragazzo che era finito sotto processo per spaccio di sostanza stupefacenti: in secondo grado gli avevano inflitto un anno di reclusione e 2.500 euro di multa per avere detenuto nel frigorifero della sua abitazione un cartoccio di carta stagnola contenente una quarantina di dosi di marijuana. Tuttavia la persona imputata è riuscita incredibilmente a salvarsi nel definitivo grado di giudizio. Motivo? Il bilancino di precisione e, in questo caso, le 45 dosi nel frigo non sono sufficienti a dimostrare la vendita della sostanza.

Le motivazioni sulla marijuana

Lo ha stabilito nero su bianco la Cassazione tramite la sentenza n. 26216 del 16 giugno 2023. Gli Ermellini non sono nuovi a questi verdetti a favore dei consumatori di cannabis. In questo caso hanno cancellato il responso dell'Appello e hanno assolto l'uomo in quanto non può essere dimostrata la finalità di spaccio solo per la presenza del bilancio di precisione e della scorta. Per potere confermargli la condanna, infatti, si sarebbe dovuto rinvenire nell'appartamento del giovane altri elementi: come per esempio del denaro. Ma non è tutto: perché l'imputato, oltre che per spaccio, è stato assolto anche dal reato di detenzione illegale.

Sempre nelle motivazioni, infatti, si legge che - ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità. In poche parole, dunque, non può essere dell'imputato la responsabilità di fornirne la prova, gravando così invece sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio. Nel caso in questione, non è stata in alcun modo provata la finalità di spaccio. Al contrario, la condotta dell'accusato sembrerebbe compatibile con l'acquisto a uso personale della sostanza stupefacente, anche se con il possedimento di ben 45 scorte di marijuana.

I giudici "agevolano" la legalizzazione

Il dato ponderale della sostanza ha infatti solo valore indiziario e tutta l'impostazione argomentativa dei giudici consente di rilevare la mancanza totale di prove riguardo l'esistenza di un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice contestata. In sintesi, stante la situazione, è stato imposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo riconoscibile alcuna possibilità di ulteriore sviluppo motivazionale. Risulta quindi inutile lo svolgimento di un giudizio di rinvio, con il ragazzo che è stato assolto con formula piena e non dovrà affrontare un appello bis.

Insomma: per quanto non verrà mai votata dall'attuale Parlamento, la legalizzazione delle droghe leggere si sta facendo lentamente strada anche grazie a sentenze come questa.

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