Vivere in condominio

Conto corrente condominiale: come funziona e chi può consultarlo

Previsto dalla legge, viene gestito dall’amministratore, che può decidere in autonomia le modalità di apertura, ma deve permetterne l’accesso ai condòmini

Conto corrente condominiale: come funziona e chi può consultarlo
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Fra le prime responsabilità che ricadono su un amministratore all’inizio del suo incarico, c’è la gestione del denaro del condominio. Infatti, dopo l’accettazione della nomina deve recarsi presso la filiale in cui è aperto il conto corrente condominiale, per sottoscrivere un contratto o aprire un nuovo conto corrente. Ma a cosa serve? È sempre obbligatorio? Chi può avervi accesso? Cerchiamo di capirlo insieme.

Cos’è e a cosa serve, come si procede

Il conto condominiale è un rapporto bancario (o postale) intestato al condominio, appunto, su cui far transitare le somme ricevute a vario titolo dai condòmini o da terzi, oltre a quelle erogate per conto del condominio. Si tratta di uno strumento utile per tutte le operazioni di transazione in uscita o in entrata, come, ad esempio, il pagamento delle spese di manutenzione. Alla sessa stregua di un normale conto corrente, per la gestione delle entrate e delle uscite deve essere collegato a un libretto degli assegni, un bancomat o carta di credito. È obbligatorio: l’articolo 1129 del Codice civile prevede infatti (così come la legge 220/2012, entrata in vigore nel giugno 2013) che l’amministratore versi le somme ricevute dai condomini su un apposito conto corrente postale o bancario, intestato solamente al condominio.

Non è invece previsto che l’apertura del rapporto sia sottoposta alla preventiva delibera assembleare del condominio, così come non lo è la scelta della banca (o Poste) presso cui aprire il conto corrente. Ciò non toglie che l’amministratore sottoponga all’assemblea condominiale la necessità di aprire un conto corrente intestato al condominio, acquisendo così il relativo verbale di assemblea. Oltretutto può accadere che alcuni istituti di credito chiedano, oltre alla delibera di nomina dell’amministratore, anche la delibera dell’assemblea sull’apertura del conto da parte di quest’ultimo. In merito alle facoltà riconosciute dall’amministratore, vi è anche quella di poter delegare una terza persona a operare sul conto corrente intestato al condominio, a meno che il regolamento condominiale non lo vieti espressamente.

Uso dei contanti

Se il Codice civile stabilisce (sempre all'articolo 1129) che tutta la contabilità condominiale debba essere tracciabile e transitare obbligatoriamente dal conto corrente del condominio, questo non esclude il diritto del condòmino a pagare le rate condominiali in contanti. Ne consegue che l’amministratore dovrà incassare le rate e versarle sul conto corrente, tenendo precisa contabilità di ogni operazione. Nella fattispecie, l’utilizzo dei contanti nel condominio dovrà essere gestito tramite una “cassa contanti” con cui contabilizzare i movimenti, destinata poi a confluire nel rapporto. Come un qualsiasi conto patrimoniale, la cassa contanti dovrà anche produrre un estratto conto ed essere inserita nello stato patrimoniale.

Se il condominio è privo di amministratore

Nel caso in cui il condominio sia composto da meno di 9 condomini, potrà comunque aprire un conto per gestire l’operatività corrente. Basterà che l’assemblea dia parere positivo sull’apertura del rapporto, attribuendo una delega a favore di un condòmino o di un soggetto terzo, affinché sottoscriva il contratto presso la banca, operando sullo stesso esclusivamente per conto del condominio.

Accesso dei condòmini al conto corrente

Fattore fondamentale, nella gestione delle spese condominiali, la trasparenza: ogni condòmino ha il diritto di chiedere all’amministratore in qualsiasi momento la tracciabilità del conto bancario, accedendo alla lista movimenti e alle copie degli estratti conto. Lo prevede sempre l’articolo 1129 del Codice civile, che specifica anche come il singolo condomino non possa avere diritto di accesso “diretto” alle copie degli estratti conto del condominio. In particolare, “ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”. Il condominio può dunque consultare gli estratti conto, e ottenerne copia, ma solo tramite l’amministratore condominiale, posto che la norma esclude espressamente che il singolo condomino possa rivolgersi direttamente alla banca per ottenere tale documentazione.

Si tenga anche presente che il condominio, sempre attraverso l’amministratore, può ottenere copia dei documenti fino a 10 anni prima, anche se all’epoca era amministrato da un altro professionista. In base all’articolo 119 del TUB (Testo Unico Bancario), infatti, il correntista ha sempre diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa a singole operazioni eseguite negli ultimi 10 anni, estratti conto compresi. Diritto esercitato, nel caso di condòmini, dal legale rappresentante pro tempore, cioè l’amministratore. Il vecchio amministratore, invece, non potrà ottenere copia degli estratti conto, neanche per il periodo in cui operava sul conto corrente condominiale, non ricoprendo più il ruolo di legale rappresentante del condominio stesso.

Eventuali inadempienze dell’amministratore

Potrebbe darsi il caso che un amministratore “poco professionale” non apra il conto corrente condominiale. In caso di dubbi, ogni condomino può chiedere da subito copia dell’estratto conto e documentazione sull’apertura, procedendo, se necessario, con la diffida dell’amministratore, e la sospensione immediata dell’incarico, senza attendere la scadenza della sua nomina.

Qualora invece l'amministratore, a seguito di regolare richiesta, si rifiutasse di fornire copia dell'estratto conto al condòmino senza valida motivazione, questi potrà agire in giudizio, chiedendo la condanna dell'amministratore ad adempiere, oltre ad un eventuale risarcimento dei danni.

Il comportamento inadempiente dell'amministratore potrebbe, anche qui, giustificare la revoca dell'incarico, in quanto contraria agli obblighi di diligenza del mandatario.

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