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Fatture elettroniche e partite Iva, la guida per il 2024

Il documento dev’essere emesso entro dodici giorni dal momento in cui si consegna o spedisce il bene, oppure, nel caso in cui si erogasse un servizio, da quando viene pagato il corrispettivo

Fatture elettroniche e partite Iva, la guida per il 2024

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Dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica è stata estesa anche ai contribuenti che lo scorso anno sono stati esonerati da questa pratica. Il documento dev’essere emesso entro dodici giorni dal momento in cui si consegna o spedisce il bene, oppure, nel caso in cui si erogasse un servizio, da quando viene pagato il corrispettivo. Ecco tutte le novità.

I contribuenti

Nella nuova platea di contribuenti rientrano coloro che applicano il regime forfettario (legge 190/2014) e i contribuenti che attualmente si avvalgono del regime di vantaggio (Dl 98/2011). Per quanto riguarda questa tipologia di soggetti l’articolo 1 comma 3 del Dlgs 127/2015 per escludere dall’obbligo di fatturazione elettronica fino dalla sua introduzione. All’interno del Dl 36/2022 è stata abrogata parzialmente la norma che riguardava l’esonero ed è stato introdotto l’obbligo di emettere la fattura elettronica dal 1° luglio 2022 per chi nel 2021 aveva superato la soglia di 25mila euro di ricavi e compensi e dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri soggetti.

Le regole

In quanto alle regole, oltre a quanto abbiamo già anticipato sulle tempistiche di emissione, l’effettuazione dell’operazione varia se si parla di cessioni di beni mobili coincide con la consegna o con la spedizione del bene, di cessioni di beni immobili coincide con la stipula del rogito e di prestazioni di servizi coincide con il pagamento del corrispettivo. I dodici giorni devono essere considerati partendo dal giorno dopo rispetto a quello in cui viene effettuata l’operazione. Nel caso in cui il termine cadesse di sabato o domenica o in un giorno festivo non cambierà nulla e il termine non verrà prorogato. Inoltre l’obbligo di emissione della fattura non è riconducibile agli adempimenti cui si applica la disposizione secondo la quale “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.

L’emissione della fattura

In merito alla fattura questa va strutturata tramite il tracciato Xml e deve contenere la data dell’operazione. Inoltre ai contribuenti minimi e forfettari non si applica l’Iva quindi dev’essere indicato il codice N2.2. dove si trova lo spazio dell’imposta. All’interno della fattura bisogna anche includere l’imposta di bollo se l’importo supera 77,47 euro. Successivamente la fattura verrà trasmessa al Sistema di interscambio, si tratta di un passaggio che permette di considerare come emesso il documento. inoltre la fattura viene definitivamente emessa al momento della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Successivamente entro dodici giorni bisogna predisporre il documento e trasmetterlo al Sistema di interscambio. Non è necessario che queste due azioni vengano svolte lo stesso giorno ma è importante rimanere nel lasso di tempo indicato, nel caso in cui si sforasse la fattura non è considerabile come emessa.

Il ritardo

Nel caso in cui la fattura venisse emessa in ritardo, ovvero oltre i dodici giorni, verrà applicata una sanzione amministrativa che va da 250 a 2mila euro per ogni operazione recuperata in ritardo. Inoltre ci si potrà avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997 che consente di ridurre la sanzione. Nel caso in cui la fattura venisse emessa nel limite dei 90 giorni la sanzione verrà ridotta a un nono, ovvero a 27,77 euro, entro l’anno a un ottavo quindi a 31,25 euro che sale a 37,71 se si tratta di due anni ovvero a un settimo del minimo.

Infine se si superano i due anni l’ammenda ammonta a 41,66 euro, ovvero un sesto del minimo.

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