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Richieste, fruizione e remunerazione: cosa c'è da sapere sulle ferie

In vista delle prossime vacanze estive ecco una guida sul funzionamento delle ferie

Ferie 2023: richieste, fruizione e remunerazione

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Ferie 2023: richieste, fruizione e remunerazione

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In tanti hanno già provveduto a farne richiesta ma c’è chi, a ridosso del periodo estivo, si trova ancora nella condizione di dover organizzare le proprie ferie e magari si chiede come si debba comportare.

Se da un lato il principio giuridico delle ferie è uguale per tutti i lavoratori che abbiano un contratto dipendente o similare, alcuni aspetti sono demandati ai contratti collettivi nazionali di riferimento e ai cosiddetti “integrativi aziendali”.

Per capire come muoversi , dunque, è fondamentale approfondire il proprio contratto di riferimento; analizziamo, invece, un po' più nel dettaglio gli aspetti generali.

Ferie: richiesta e fruizione

La normativa di riferimento è il D.Lgs 66 del 2003 che prevede che ciascun lavoratore abbia diritto, ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pagate non inferiore alle 4 settimane.

La pianificazione di queste giornate può essere di tipo individuale o collettivo, nel senso che possono interessare il singolo lavoratore o l’intera azienda o unità di lavoro (in quest’ultimo caso rientrano, ad esempio, le ferie per chiusura aziendale).

Nel caso della pianificazione individuale, invece, sarà il lavoratore a decidere il da farsi confrontandosi, logicamente, con i propri responsabili o superiori che dovranno programmare nel miglior modo possibile il carico di lavoro e le scadenze da rispettare.

Ne consegue che, una volta compilato il proprio piano ferie, questo debba essere validato dal datore di lavoro/responsabile. Il lavoratore non può assentarsi in mancanza del consenso del datore di lavoro il quale, però, nel verificare la compatibilità del piano ferie con le necessità aziendali deve mediare le due “esigenze” così come richiamato in due sentenze della Corte di Cassazione: la sentenza del 6 giugno 1991 numero 6431 e la sentenza del 14 aprile 2008 numero 9816.

Il D.Lgs 66 del 2003 prevede che le ferie vengano godute:

  • nel corso del periodo di maturazione (cioè nell’anno di lavoro e dunque, nel caso specifico, entro il 31 dicembre 20233) per almeno 2 settimane consecutive consecutivo su richiesta del lavoratore;
  • nei 18 mesi successivi il periodo di riferimento.

Occorre fare attenzione però, perché alcuni di questi aspetti può essere regolamentato dai contratti collettivi nazionali di riferimento.

Remunerazione

Durante il periodo di ferie si ha diritto, logicamente, alla retribuzione ordinaria; inoltre le giornate vengono conteggiate ai fini della definizione di ferie e permessi, per il Tfr, gli scatti di anzianità e per la monetizzazione di tredicesima e quattordicesima mensilità.

Occorre ricordarsi, invece, una cosa fondamentale riguardante la fruizione delle ferie stesse: non si ha diritto alla monetizzazione per i periodi non goduti. Funziona, dunque, in modo diverso rispetto ai ROL (Riduzione Orario di Lavoro) per cui il datore di lavoro è tenuto al pagamento in busta paga laddove non siano stati goduti entro i termini previsti dal CCNL di riferimento.

Solitamente i termini sono fissati a 12 o 24 mesi, trascorsi i quali i permessi non goduti non si perdono ma finiscono in busta paga.

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