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Iva: quando non si deve pagare

Applicata alle operazioni di acquisto per beni e servizi, anche questa imposta presenta condizioni e requisiti per cui non dev’essere corrisposta. Ecco quali

Iva: quando non si deve pagare
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Tutti, più o meno quotidianamente, la incontriamo nel nostro percorso e nelle nostre attività, fosse anche per un semplice scontrino rilasciatoci per un acquisto, o per un caffè al bar. Parliamo dell’Iva, imposta indiretta che riguarda il valore aggiunto della produzione e lo scambio di beni o servizi, e che maggiormente incide sul loro prezzo. Si tratta di una delle principali forme di entrate tributarie per il bilancio statale. Nonostante siano moltissimi i settori e le tipologie di operazione cui l’Iva va applicata, ce ne sono anche alcune per le cui non va pagata. Cerchiamo di capire quali.

Che cos’è l’Iva

Introdotta in ambito europeo a inizi anni ‘70 e applicata in Italia dal 1973, l’Iva (Imposta valore aggiunto) rientra nelle imposte sui consumi, e viene applicata nelle varie fasi del processo produttivo e distributivo. Incide in particolare sul valore aggiunto determinato nelle varie fasi di produzione e scambio di un servizio o di un bene. L’Iva si applica dunque nel momento in cui il consumatore finale, persona fisica o Partita IVA, va ad acquistare un bene o una prestazione. La sua applicazione è prevista inoltre in tutte le fasi in cui un prodotto semilavorato viene venduto per essere poi completato. In Italia l’imposta sul valore aggiunto è pari al 22%, vi sono però alcune eccezioni con riduzione al 4, al 5 e al 10%. Deve essere pagata attraverso un modello apposito, la dichiarazione Iva, con liquidazione mensile o trimestrale, utilizzando l’F24 online.

Attenzione: il termine Iva riferito all’imposta non deve essere confuso con la Partita Iva, in quanto si tratta di due concetti differenti: l’Iva è, come detto, un’imposta indiretta applicata su vendita e acquisto, mentre la Partita IVA è un codice numerico che definisce in modo univoco l’attività economica di un soggetto.

Quando non si paga: requisiti

In generale, sono escluse dall’applicazione dell’Iva le operazioni cui manchi almeno uno dei seguenti requisiti: requisito soggettivo, significa che chi compie l’operazione è un soggetto che svolge abitualmente un’attività commerciale o agricola, un’arte o una professione e tale operazione si riferisce all’attività economica; requisito oggettivo, quando cioè l’operazione consiste in una cessione di beni o prestazione di servizi; requisito territoriale, qualora l’operazione non sia territorialmente rilevante in Italia. In mancanza di uno o più di tali requisiti, l’operazione è esclusa dall’Iva, quindi l’operatore non dovrà né addebitare l’imposta al cliente né versarla successivamente all’Erario.

Operazioni non imponibili ed esenti

Proseguendo in senso più specifico, possiamo dire che l’Iva non va pagata in caso di operazioni non imponibili o esenti.

Per operazioni non imponibili si intendono quelle che non comportano cessione di beni o prestazione di servizi, non sono effettuate da professionisti, artisti o imprese nell’esercizio della propria attività (ad esempio un muratore che esegue un trasloco, poiché non è la sua attività principale), non si svolgono sul territorio italiano. Un’operazione non imponibile può essere dunque l’esportazione di beni. Ancora, rientrano in tale categoria le cessioni ai viaggiatori extracomunitari, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, le operazioni con San Marino e Città del Vaticano, quelle effettuate nell’ambito dei rapporti regolati da Trattati e accordi internazionali, le cessioni intracomunitarie.

Si considerano invece operazioni esenti, quelle escluse dal pagamento dell’Iva per ragioni tecniche o sociali, quali attività culturali, prestazioni sanitarie, alcune operazioni immobiliari, giochi e scommesse. Un elenco più dettagliato è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Sono altresì esenti da Iva tutti i prodotti e i servizi forniti da lavoratori in regime forfettario.

Per entrambe le tipologie valgono tutti gli obblighi Iva (fatturazione, registrazione, dichiarazione), ma l’imposta non viene addebitata al cliente.

Esenzioni piccole imprese e fatturazione elettronica

Le persone fisiche che risiedano in Italia e intraprendano un’attività d’impresa, artistica o una professione e presumano di conseguire ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro (l’importo precedente, di 65.000 euro, è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2023) possono accedere al regime forfettario, cioè un regime agevolato che comporta l’esonero dalla maggior parte degli adempimenti Iva, compresi l’addebito dell’imposta nei confronti dei clienti e il conseguente versamento dell’imposta al Fisco.

Chi invece svolge già un’attività, può aderire al regime forfettario se nell’anno precedente ha conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 euro, sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto. I soggetti residenti in un altro Stato UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo possono infine accedere a tale regime se producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.

Sempre in termini di esenzione Iva, anche per la fatturazione elettronica è stato introdotto il campo del valore Iva applicabile e della relativa motivazione, cioè la causale che esprime le ragioni dell’esonero fiscale.

In questo caso, dopo aver indicato in fattura l’Iva allo 0% e le motivazioni dell’esonero, si procede all’inserimento di uno fra i sette codici di inapplicabilità.

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