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Rottamazione quater 2024, occhio alla terza rata: ecco quando scade

La terza rata della “rottamazione quater”, inizialmente programmata per il 28 febbraio 2024, ha beneficiato di una proroga fino al 15 marzo, offrendo ai contribuenti un margine temporale più ampio

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Marzo non vuol dire solo primavera. Ma anche tasse. Ahinoi. Anche quando sono rateizzate e pure rinviate arriva il giorno del pagamento. La novità più sensibile - oltre alle solite scadenze Iva e contributi di metà mese - riguarda la scadenza del 15 marzo 2024. E in particolare la cosiddetta rottamazione quater. Si tratta della possibilità di rateizzare tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
• contenuti in cartelle non ancora notificate;
• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

La terza rata della “rottamazione quater”, inizialmente programmata per il 28 febbraio 2024, ha beneficiato di una proroga fino al 15 marzo, offrendo ai contribuenti un margine temporale più ampio sia per pagare la terza rata sia per regolarizzare il mancato pagamento delle prime due rate (previste per il 31 ottobre e il 30 novembre del 2023).

Anche per le prime due rate

Questa estensione (offerta dal decreto “Mille proroghe”) è di particolare importanza per coloro che, a causa di problematiche tecniche, non sono stati in grado di effettuare i pagamenti entro i tempi originalmente stabiliti, nemmeno delle due prime rate. I contribuenti ora hanno l’opportunità di aderire e saldare le prime due rate, eventualmente in sospeso, entro il 15 marzo, evitando così possibili sanzioni. La tolleranza di 5 giorni offre ulteriore flessibilità, consentendo i pagamenti fino al 20 marzo.

Diversi canali sono a disposizione dei contribuenti per effettuare i versamenti, tra cui servizi online, piattaforme bancarie e sportelli territoriali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. In particolare, le somme dovute possono essere regolate attraverso il servizio “Paga on-line”, la piattaforma PagoPA, canali telematici bancari e postali, il servizio di domiciliazione bancaria e gli sportelli territoriali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, previa prenotazione.

I carichi esclusi

È bene ricordare che la proroga vale solo per i contribuenti che abbiano già aderito - avendone conferma dall’Agenzia delle Entrate - all’opportunità. Il tempo è scaduto lo scorso 30 giugno. E in questo caso i termini non sono stati riaperti. Quindi restano esclusi dal beneficio della Definizione agevolata (“rottamazione-quater”) i seguenti carichi:
• i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
• i carichi relativi a:
▪ somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
▪ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
▪ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
▪ “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
• le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento;
• i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono solo Cassa Forense (avvocati), Enpab (biologi), Cnpr (ragionieri), Enpav (veterinari), Inpgi (giornalisti).

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