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Tabaccai: torna l’obbligo del Pos per sigarette e marche da bollo

A stabilirlo è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che revoca l’esonero di ottobre 2022

Tabaccai, ecco i metodi per pagare sigarette e marche da bollo

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Torna l’obbligo per i tabaccai di accettare i pagamenti con Pos per l’acquisto di sigarette e valori bollati.

Si tratta di una modifica rispetto a quanto stabilito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad ottobre 2022quado, con Determinazione Direttoriale Prot. 484555/RU, aveva esonerato questa categoria di esercenti dall’obbligo di utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico.

L’esonero venne concesso a seguito delle richieste dei tabaccai che sottolineavano il poco margine di guadagno sui prodotti venduti in relazione ai costi collegati all’accettazione di pagamenti con “moneta elettronica”. Le associazioni dei commercianti, pertanto, avevano richiesto l'esonero sui micro-pagamenti che poi, nel provvedimento dell'Agenzia, portò all'esonero Pos per i soli tabacchi e valori bollati.

A distanza di meno di un anno, però, le Dogane hanno pubblicato la Determinazione Direttoriale 355282/RU con cui viene reintrodotto il vincolo (che, in verità, era in vigore dal 2013 ma che solo dal 30 giugno 2022 prevedeva le sanzioni per gli esercenti che si rifiutavano di accettare i pagamenti con Pos).

Nello specifico, l’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che “risultano sul mercato variegate offerte del servizio POS, tra le quali tariffe flat, indipendenti dal numero di transazioni effettuate, e tariffe che prevedono il rimborso delle commissioni per i micro pagamenti inferiori a 10 Euro” e che pertanto “tali soluzioni contrattuali permettano di superare la criticità a suo tempo rappresentata dagli operatori e, in effetti, facciano anche venir meno la specificità – rispetto ad altri operatori e/o rispetto ad altri prodotti – posta alla base per l’adozione del citato provvedimento direttoriale”.

Così, a decorrere dal 30 giugno 2022, ritorna l’obbligo previsto dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 “Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici” che prevede sanzioni per i commercianti che non siano muniti di Pos o che non consentano ai clienti i pagamenti mediante carte di credito o di debito. Gli esercenti che non si adegueranno all’obbligo, andranno incontro ad una sanzione di 30 euro per ogni pagamento negato.

Pertanto, qualora venisse rifiutato il pagamento per un ammontare di 7 euro, l’esercente potrebbe ricevere una multa di 34 euro, nel rispetto della norma stabilisce che alle sanzioni relative al rifiuto di una transazione con pagamento elettronico verranno applicate le medesime procedure e termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Logicamente, le sanzioni non scattano nel caso di oggettiva impossibilità tecnica; dunque se l’esercente in grado di dimostrare il momentaneo malfunzionamento del Pos (ad esempio l’assenza di linea) non sarà passivo di sanzione.

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