Economia

Le sanzioni per il Superbonus 110%: c'è pure il carcere

Tra i reati ci può essere anche quello penal-tributario. Ciò avviene quando vi è stata realizzazione effettiva dei lavori, con corrispondente emissione di fatture, ma sono state rilevate false attestazioni per l'accesso alla detrazione fiscale

Attenti al Superbonus 110%: si finisce in carcere

Le false attestazioni per il Superbonus 110% possono costare molto care sia ai professionisti sia ai clienti. Il rischio di incorrere in reati è molto alto, poiché la legge impone il controllo di un soggetto dotato di una particolare abilitazione o dell'appartenenza a un ordine professionale. È richiesto il possesso di quelle caratteristiche proprie dei soggetti che esercitano un servizio di pubblica necessità, ovvero di quei privati che, secondo la definizione di cui all'articolo 359 del codice penale, svolgono “altre professioni (diverse dalle professioni forense e sanitarie) il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi”.

L’articolo 481 del codice penale punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516 proprio chi, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. L’articolo 483 del codice penale, invece, punisce, con la reclusione fino a due anni, chi attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Solo per il visto di conformità (e le attestazioni relative agli interventi antisismici), non essendo normativamente previsto che debbano essere prodotti nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, la falsità comporterà il rispondere del più lieve delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Tra i reati per il Superbonus 100% ci può essere anche quello penal-tributario, come riporta il quotidiano Italia Oggi. Ciò avviene quando vi è stata realizzazione effettiva dei lavori, con corrispondente emissione di fatture, ma si è registrata falsità in ordine alla corrispondenza tecnica o normativa ai requisiti per l'accesso alla detrazione fiscale. In questo caso è prevista la reclusione da tre a otto anni per la dichiarazione fraudolenta di chi si avvalga di documenti falsi o di altri mezzi disonesti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria mediante altri artifici. Per l'integrazione del reato dovranno essere tuttavia superate entrambe le soglie di punibilità previste dalla norma, ovvero l'imposta evasa dovrà attestarsi oltre i 30 mila euro e l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta deve essere superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30 mila euro.

Quando invece le opere del Superbonus 110% non sono mai state realizzate, finite solo in parte, oppure sovrafatturate, la pensa da scontare è la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni proprio chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti inesistenti. Quale soglia di punibilità, l'importo annuo dei suddetti crediti deve essere superiore ai cinquantamila euro. Ci sarà il controllo formale, infine, per coloro che utilizzeranno il Superbonus in detrazione nella propria dichiarazione. Queste persone dovranno conservare le fatture, le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute, esattamente come avviane per le spese mediche.

Nel caso dei condomini, in caso di verifiche, risponderanno di eventuali irregolarità esclusivamente le persone dell’abitazione che ne hanno usufruito.

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