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Niente tasse per i regali dai genitori ai figli. Ma nell'eredità resta il nodo della legittima

Ridotti gli oneri: donazioni informali e indirette tassabili solo se registrate

Niente tasse per i regali dai genitori ai figli. Ma nell'eredità resta il nodo della legittima

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Niente tasse per i regali dai genitori ai figli. Ma nell'eredità resta il nodo della legittima

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Per i genitori sarà più facile «regalare» denaro ai propri figli. La sentenza 7442/2024 della Cassazione ha stabilito che sia le donazioni informali (il denaro erogato brevi manu anche con un assegno) sia le donazioni indirette (per esempio, quando un genitore paga il prezzo dell'immobile acquistato dal figlio) sono senza imposta perché non sussiste l'obbligo di registrazione.

In particolare, gli ermellini hanno definito «non condivisibile», «imprecisa» e «incompleta» la circolare 30/2015 dell'Agenzia delle Entrate nella parte in cui si afferma «la non applicazione dell'imposta sulle donazioni in talune fattispecie di donazione indiretta», come quelle degli atti di compravendita quando il prezzo è pagato da una persona diversa dall'acquirente. Successivamente l'Agenzia si corregge sostenendo che l'imposta di donazione si applica alle «liberalità tra vivi che si caratterizzano per l'assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)».

È bastata questa contraddizione per consentire ai magistrati di ultima istanza di asserire che la tassazione scatta solo se le liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente o se, superando il milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi. Da queste evidenze la Cassazione ha desunto anche che le donazioni informali (non stipulate per iscritto né enunciate in un atto scritto) non sono un possibile oggetto di tassazione e non rientrano nel calcolo della franchigia di un milione di euro, a meno che non si registri volontariamente la donazione stessa o che la donazione non risultante sia dichiarata dal contribuente nell'ambito di una procedura di accertamento tributario.

Con questa sentenza la Cassazione ha limitato anche le possibilità di ingerenza dell'Agenzia delle Entrate. Il Testo unico sulle successioni e donazioni enuncia, infatti, due principi: la «facoltà» del contribuente di effettuare la registrazione volontaria e il «potere» di accertamento dell'amministrazione di accertare al ricorrere di due presupposti. Il primo è il valore superiore a un milione di euro e il secondo è che esso risulti da dichiarazioni rese nell'ambito di procedimenti di accertamento tributario. Da questi presupposti discende che non c'è un obbligo generalizzato obbligo di registrare.

L'interpretazione non cambia il diritto di successione. Figli, coniuge e discendenti dovranno mettere sul piatto le donazioni per ricostituire l'eredità nella sua interezza (collazione).

In secondo luogo, le donazioni informali e indirette (quelle al di fuori della disponibile e non erogate a prole e moglie) devono essere riportate al patrimonio del de cuius se queste impediscono che la legittima sia uguale per tutti gli eredi naturali.

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