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Riforma, il vero e il falso su corruzione e processi

La norma sull'abuso d'ufficio non incide sui reati. L'inappellabilità dei pm? Costituzionale

Riforma, il vero e il falso su corruzione e processi

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«L'Italia si allontana dall'Europa sulla lotta alla corruzione». Ma è proprio vero? Quante fake news circolano sulla riforma della giustizia appena varata da Palazzo Chigi? Ne abbiamo parlato con Bartolomeo Romano, ordinario di Diritto Penale già componente del Csm e oggi ascoltatissimo consigliere del ministro della Giustizia Carlo Nordio. È falso dire che agevola la corruzione, l'abolizione dell'abuso d'ufficio ha visto esultare sindaci di tutti gli schieramenti, segno che la misura era necessaria. «Lo dimostrano i numeri, solo 18 condanne nel 2021 a fronte di ben 4.745 iscritti nel registro degli indagati, con 4.121 archiviazioni», spiega Romano. «Persone cui è stata stravolta la vita, sindaci o amministratori riconosciuti innocenti eppure sottratti al vero loro giudice: il corpo elettorale», sottolinea il consigliere di via Arenula. E il traffico di influenze? È vero che questa riforma servirà a circoscrivere meglio la fattispecie di reato? «È vero, è una norma indeterminata e generica, inserita dalla legge Severino e poi modificata dalla cosiddetta legge spazza-corrotti», due interventi connotati entrambi da un forte intento repressivo. «Il tentativo è quello di tipizzare la fattispecie, tenendo conto delle critiche di parte della dottrina e delle letture restrittive dovute alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ne ha sottolineato i difetti alla luce dell'articolo 25 della Costituzione, sotto il profilo del rispetto del principio di legalità».

Una delle misure più criticate da sinistra, grillini e Anm è l'inappellabilità di alcune sentenze di assoluzione: è vero quel che dice l'Anm? La norma prevista dalla riforma è incostituzionale? «Non credo proprio. Abbiamo tenuto ben presente quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 26 del 6 febbraio 2007. Così, abbiamo previsto che i limiti all'appello del pm non riguardino tutte le sentenze, ma solo quelle relative ai reati meno gravi, e cioè quelli per i quali l'articolo 550 del codice di procedura penale prevede la citazione diretta a giudizio - spiega ancora Romano - Inoltre, si è proceduto per bilanciare i limiti del potere di appello dell'imputato, già dovuti alla recente riforma Cartabia». Altra bugia sulle intercettazioni. È vero che la stretta sulla pubblicazione dei brogliacci è un attentato alla libertà di stampa? «La libertà di stampa è il sale della democrazia. Ma vi sono anche altri beni di rilievo costituzionale da rispettare». A lamentarsi sono soprattutto i cronisti voyeur che vivono di brogliacci e avvisi di garanzia. «Il ddl Nordio - sottolinea il consigliere di Nordio - interviene solo al fine di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate. Se il giudice ha riprodotto il contenuto della intercettazione nella motivazione di un provvedimento o se lo stesso è stato utilizzato nel corso del dibattimento non vi è alcun divieto. Inoltre, di regola, si devono eliminare dati personali sensibili o relativi a soggetti diversi dalle parti. Mi sembrano regole di buon senso».

Quanto al tema del gip collegiale, da più parti la magistratura lamenta che, a regime, questa riforma intaserà ancor di più il lavoro dei tribunali. È davvero cosi? «Penso, invece, che spingerà a ponderare meglio le richieste di custodia cautelare in carcere e a sottolinearne il carattere di extrema ratio. Il disegno di legge prevede un incremento del ruolo organico della magistratura nella misura di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. E per consentire una preparata attuazione, si è previsto un differimento di due anni dell'applicazione delle disposizioni in materia».

Ultimo tassello, l'avviso di garanzia «parlante»: è vero che garantirà maggiormente la segretezza dell'indagine e la riservatezza degli indagati? E perché? «L'informazione di garanzia doveva essere un istituto attuativo del diritto di difesa costituzionalmente garantito, ma ha costituito spesso uno strumento che ha prodotto danni all'indagato in ragione della sua esposizione mediatica. Abbiamo, dunque, previsto di arricchire la funzione di garanzia dell'informazione, specificando che in essa debba essere contenuta una descrizione sommaria del fatto, oggi non prevista.

Al contempo - conclude Romano - abbiamo cercato di garantire che la notificazione avvenga con modalità che garantiscano la riservatezza del destinatario».

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