Attualità

"Fininvest ha ragione, annullate la decisione della Bce"

Nell'ottobre 2016 la Banca centrale europea aveva negato l'acquisizione di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum da parte di Fininvest e Berlusconi, ma l'Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue ritiene che le impugnazioni presentate da quest'ultimi debbano essere accolte

"Fininvest ha ragione, annullate la decisione della Bce"

La Banca centrale europea ha torto e Fininvest ha ragione. Questa è la conclusione alla quale è arrivato l'Avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Ue, Campos Sanchez-Bordona, nella controversia riguardante l'acquisizione di una partecipazione qualificata da parte del Biscione in Banca Mediolanum. Secondo il legale le impugnazioni presentate da Fininvest e Berlusconi devono essere accolte e, come conseguenza, la decisione della Bce del 25 ottobre 2016 - che aveva negato questa acquisizione - deve essere annullata nella sua interezza. Le conclusioni di Sanchez-Bordona indicano una possibile soluzione giuridica alla causa e non impegnano la Corte, che decide in autonomia.

La vicenda Bce-Fininvest

Nel 2015 la società di partecipazione finanziaria Mediolanum venne incorporata dalla sua controllata, Banca Mediolanum. Tenuto conto della sua partecipazione nel capitale sociale della Mediolanum, la Fininvest, detenuta in maggioranza da Silvio Berlusconi, era diventata titolare di una partecipazione nel capitale della Banca fondata da Ennio Doris. Nel concreto, questa operazione di fusione per incorporazione è consistita in uno scambio di azioni con cui la Fininvest ha giuridicamente acquisito azioni di tale ente creditizio. Poco prima, nel 2014, la Banca d'Italia aveva stabilito da un lato, di ordinare la sospensione dei diritti di voto dei ricorrenti nella Mediolanum e la cessione delle loro partecipazioni eccedenti il 9,99% e, dall'altro, di respingere la loro richiesta di autorizzazione relativa alla detenzione di una partecipazione qualificata in tale ente, per il motivo che Berlusconi non soddisfaceva più il requisito di onorabilità (applicabile ai detentori di partecipazioni qualificate) per effetto della condanna per frode fiscale del 2013.

Tale decisione della Banca d'Italia era stata successivamente annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2016. Banca d'Italia e Bce avviarono una nuova procedura di valutazione dell'acquisizione di una partecipazione qualificata dei ricorrenti nella Banca Mediolanum in seguito alla quale la seconda su proposta della prima adottò una decisione con cui rifiutava di autorizzare l'acquisizione di una partecipazione qualificata nella banca. Nel dicembre 2016, la Fininvest e Berlusconi proposero dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento contro la decisione della Bce, ma nel maggio 2022 il Tribunale respinse integralmente il ricorso di annullamento condannando la Fininvest e Berlusconi e confermando la decisione Bce. Poi Fininvest e gli eredi di Berlusconi, subentrati nella sua posizione processuale in seguito al suo decesso nel 2023, hanno presentato un ricorso d'impugnazione contro la sentenza del Tribunale presentando diversi motivi di impugnazione.

Oggi con le sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Campos Sànchez-Bordona suggerisce che l'impugnazione presentata dai due ricorrenti può essere accolta e, di conseguenza, che la decisione della Bce deve essere annullata nella sua interezza. Secondo l'Avvocato generale il Tribunale ha commesso una serie di errori di diritto nella valutazione degli effetti del controllo esercitato dai ricorrenti su banca Mediolanum, tra gli altri con riguardo alle condizioni che legittimano la Bce a imporre il requisito dell'autorizzazione per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni qualificate in enti creditizi. In particolare, la partecipazione della Fininvest e di Berlusconi in Banca Mediolanum è sempre stata una partecipazione qualificata del 30,16%. Poiché non vi è stato alcun aumento di tale partecipazione dopo l'entrata in vigore della vigilanza bancaria unica, l'autorizzazione della Bce non era necessaria, in quanto si trattava di una partecipazione qualificata "storica".

Le parole dell'Avvocato generale

Il Tribunale ha accertato che Berlusconi e la Fininvest possedevano una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum, che consentiva loro di controllare congiuntamente la Mediolanum e Banca Mediolanum prima della fusione per incorporazione inversa, sulla base di tale premessa (vale a dire, riconosciuto il controllo della Fininvest su Banca Mediolanum prima della fusione). Ma, sostiene l'Avvocato generale, "ha commesso un errore nel valutare le conseguenze di un fatto che esso stesso aveva accertato: se il controllo ha preceduto la fusione, la Bce non avrebbe dovuto avviare una procedura di autorizzazione per l'acquisizione di una partecipazione qualificata". Questa partecipazione qualificata esisteva, del resto, già prima dell'entrata in vigore delle norme della vigilanza bancaria unica.

Inoltre, l'Avvocato generale accoglie la contestazione dei ricorrenti al Tribunale di avere equiparato la nozione di "acquisizione di una partecipazione qualificata" a quella di "modifica della struttura giuridica di una partecipazione". Infatti, la modifica della struttura giuridica di una partecipazione "è una nozione che non figura nel diritto europeo per valutare se vi sia un'acquisizione o un incremento di una partecipazione qualificata". Invece, quello che rileva per valutare l'acquisizione o l'incremento "è il numero di partecipazioni acquisite (o incrementate), ma non la loro struttura giuridica". Nel caso specifico, Fininvest ha sempre detenuto una partecipazione qualificata nella Mediolanum e, di conseguenza, in Banca Mediolanum. La fusione per incorporazione inversa della Mediolanum in Banca Mediolanum "ha costituito una riorganizzazione interna della struttura giuridica del gruppo imprenditoriale, ma non ha modificato il livello o l'intensità del controllo della Fininvest (e indirettamente di Berlusconi) su tale ente finanziario".

Il medesimo ragionamento si applica nella parte in cui il Tribunale ha considerato che il carattere diretto o indiretto di una partecipazione è un elemento rilevante se vi sia stata un'acquisizione della partecipazione qualificata. Secondo l'Avvocato generale il fattore decisivo non è se l'acquisizione della partecipazione qualificata sia diretta o indiretta, bensì che vi sia acquisizione, in una delle due forme, e che attraverso essa si raggiunga un certo livello di controllo o di influenza sull'ente creditizio.

Infine, secondo l'Avvocato generale può essere accolto l'ultimo motivo di impugnazione dei ricorrenti i quali considerano che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere irricevibili i due nuovi motivi di annullamento sollevati dinanzi ad esso, vertenti sull'illegittimità degli atti preparatori adottati dalla Banca d'Italia.

Commenti