Cittadini

Obbligo di assicurazione contro alluvioni e terremoti: tutto quello che c'è da sapere

Gli obblighi per le imprese, le condizioni per i cittadini, i costi: il governo sollecita l'iniziativa privata. Guida alle polizze contro le catastrofi

Obbligo di assicurazione contro alluvioni e terremoti: tutto quello che c'è da sapere

Il ministro Nello Musumeci ha rilanciato un tema delicato, ma essenziale: alla vigilia del convegno “Calamità: nuovi percorsi per la ricostruzione” - svoltosi ieri a Roma - il ministro ha riproposto la necessità di stipulare polizze assicurative che coprano in tutto o in parte i danni prodotti da eventi catastrofali. Che siano terremoti o eventi di fragilità idrogeologica il governo sembra intenzionato a sollecitare l’iniziativa privata perché ciascuno debba mettere al riparo i propri beni, senza aspettare l’intervento dello Stato (che spende in media 3,5 miliardi l’anno per fare fronte alle emergenze dettate da piccole o grandi catastrofi).

Secondo Ania (l’associazione delle compagnie di assicurazione) oltre l’80% delle abitazioni civili in Italia è esposto a rischi - alti o medio-alti - di natura sismica o idrogeologica. Insomma, le catastrofi naturali sono un orizzonte sempre più incombente per il nostro territorio. Nel dettaglio, questo 80% si compone di rischio terremoti (circa il 40% delle abitazioni è situato nelle zone a media o elevata pericolosità) e rischio frane e alluvioni (il 95% dei Comuni italiani occupa aree fragili dal punto di vista idrogeologico). Peraltro, i cambiamenti climatici in atto, con il conseguente aumento delle temperature medie annue, sono all'origine di un incremento della frequenza e della intensità di eventi atmosferici estremi (come gelate tardive, grandinate massive, ondate di calore con durate sempre più estese, incendi violenti ed estesi) a livello globale, che spesso sono la precondizione di una vera e propria catastrofe naturale, almeno dal punto di vista idrogeologico.

GLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE

Il governo Meloni, nell’ultima Legge di Bilancio ha già introdotto un obbligo assicurativo a carico delle imprese per la copertura dei danni causati da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni a beni come terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. L’obbligo scatterà dal 31 dicembre di quest’anno e si applicherà a tutte le imprese italiane e a quelle estere con stabile organizzazione in Italia (fatta esclusione per le imprese agricole).

A essere obbligatoriamente assicurati dalle coperture assicurative sopra menzionate saranno

  • i terreni e i fabbricati,

  • gli impianti e i macchinari,

  • le attrezzature industriali e commerciali.

L’eventuale mancata stipulazione della copertura assicurativa determinerà l’esclusione, per il soggetto non assicurato, dall’assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni di carattere finanziario, a valere sulle risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e/o catastrofali.

Secondo l’elaborazione di MBS Consulting, in Italia la quasi totalità delle microimprese fino a 9 dipendenti non sono assicurate, vale a dire che solo il 5,6% di queste aziende ha stipulato polizze di copertura per terremoti mentre la percentuale scende al 2% per alluvioni. La copertura è limitata anche per le imprese piccole da 10 a 49 dipendenti (solo il 22,8% risulta assicurato contro terremoti, il 19,7% contro le alluvioni), mentre aumenta per quelle medie da 50-249 dipendenti (69,2% per i terremoti e 71,5% per le alluvioni) e per le grandi (88,8% e 84,9%).

LA POLIZZA PER I SINGOLI CITTADINI. MA QUANTO COSTA?

Per i privati cittadini l’’assicurazione contro i danni provocati da catastrofi naturali (“cat/nat”) è molto spesso una estensione della polizza incendio, ma si tratta sempre di una piccola quota di assicurati. In Italia sono poco più del 44% dell’intero patrimonio immobiliare le abitazioni civili coperte contro i rischi derivanti da incendio; ma solo il 5,3% sono quelle assicurate contro i rischi da catastrofi naturali.

Ma quanto costa una polizza contro i rischi catastrofali? Dipende da molti fattori:

  • del rischio sismico registrato nella zona in cui si abita;

  • delle condizioni dell’edificio;

  • dell’esistenza o meno di una certificazione antisismica dell’immobile;

  • dell’anno di costruzione del fabbricato.

La polizza copre tutti i danni materiali e diretti alle cose assicurate che sono stati causati da terremoto e alluvione, compresi quelli derivanti da incendio, fino all’esplosione o scoppio che sono diretta conseguenza di questi eventi. La garanzia a copertura dei danni derivanti da catastrofi come un terremoto, alluvioni e inondazioni può essere acquistata con polizza a sé stante o tramite un’appendice alla polizza globale fabbricato.

Generalmente, tale polizza assicura i danni materiali e diretti (compresi quelli da incendio e scoppio) subiti dall’immobile e/o dal contenuto (se assicurato) a causa di:

  • terremoto;

  • formazione di ruscelli a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche;

  • fuoriuscita d’acqua dai bacini naturali o artificiali (anche se provocata da un terremoto o da una frana o smottamento del terreno).

Oltre al rimborso del capitale assicurato, sono normalmente incluse le coperture delle spese di:

  • demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento delle macerie;

  • pernottamento in albergo nel caso di inagibilità dell’abitazione;

  • rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito presso terzi dei beni contenuti nei locali.

Non tutti i fabbricati possono essere assicurati contro le cat/nat. A esempio, sono esclusi dalla garanzia

  • quelli considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia,

  • quelli non conformi alle norme tecniche di legge o ad eventuali disposizioni locali relative agli edifici in zona sismica o soggetti ad alluvioni alla data di costruzione degli stessi.

L’obbligo assicurativo sugli immobili oggetto di irregolarità edilizie ed urbanistiche solleva una serie di sfide e complessità nei rapporti tra locatori e conduttori alle quali potrà, eventualmente, darsi una più compiuta soluzione a seguito dell’emanazione dei decreti ministeriali attuativi delle previsioni in commento che, auspicabilmente, dovrebbero affrontare questo tema in maniera più specifica, fornendo orientamenti e disposizioni,

anche procedurali, più di dettaglio a cui attenersi. In mancanza di tali chiarimenti, si potrebbe aprire la strada a controversie e incertezze legali, con potenziali impatti sul mercato immobiliare e sul settore assicurativo.